venerdì 19 maggio 2017

Metodo standard della Regione Emilia Romagna per il calcolo della raccolta differnziata

La regione ha recepito le linee guida nazionali per il calcolo della raccolta differenziata compreso il compostaggio domestico. Di seguito il documento intero e la parte riferita al compostaggio:

https://drive.google.com/open?id=0B7LAX8UwC42CNWhKNUxEZFVRVHc

4. Computo dei rifiuti da compostaggio
Ai fini di conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico i Comuni, con proprio atto, devono disciplinare tale attività e potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, una volta garantita la tracciabilità e il controllo.
Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l'impiego di composter ovvero altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc).
A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica e attestazione delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti che conseguentemente non conferiscono la frazione organica al servizio di raccolta.
I requisiti minimi richiesti affinchè il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico possa essere computato nella raccolta differenziata sono i seguenti:
- la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o da un regolamento specifico. Tale regolamento deve contenere il modello di istanza di autocertificazione dell'utente conforme a quanto indicato di seguito;
- nel regolamento comunale deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano il compostaggio. Solo i quantitativi di rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze che usufruiscono di tali agevolazioni possono essere computati nella produzione di raccolta differenziata;
- nel regolamento di cui sopra devono esssere previsti controlli da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate;
- l'istanza di autocertificazione dell'utente che pratica il compostaggio domestico deve prevedere l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dell'utente di accettare verifiche/controlli che l'amministrazione comunale o i soggetti da esso delegati potranno effettuare;
- l'Amministrazione comunale è tenuta a fornire annualmente, attraverso l'applicativo O.R.So., le informazioni relative al numero dei composter utilizzati e delle relative volumetrie. Per le altre modalità di compostaggio (cumulo, buca/fossa, etc) l'Aministrazione comunale deve comunicare annualmente attraverso l'applicativo O.R.So. il solo numero di cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m3/utenza/anno.
Al fine di poter computare il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico nella raccolta differenziata le Amministrazioni comunali dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/12/2017, copia del provvedimento comunale che regola tale attività. Le Amministrazioni comunali sono altresì tenute a trasmettere alla Regione eventuali aggiornamenti dei regolamenti stessi.
Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare, è dato dal risultato della seguente formula:

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